Il Tribunale di Ferrara con la recente sentenza del 21.02.2024 ha statuito in materia di  Liquidazione Controllata del Patrimonio del Sovraindebitato.

La sentenza solleva una questione importante riguardante la possibilità per un imprenditore sovraindebitato, con Partita IVA, di chiudere o mantenere aperta la propria attività durante il periodo di liquidazione controllata della durata di tre anni

Non può escludersi la possibilità di una liquidazione controllata in cui il debitore prosegua l’attività, poiché proprio con la stessa egli può, sia pure parzialmente, pagare i propri creditori, spettando al liquidatore il controllo circa la redditività di tale attività, cui deve essere posto termine laddove essa non generi flussi positivi ma, anzi, generi ulteriori costi non pagati.

Questa sentenza sembra riflettere un approccio che cerca di bilanciare gli interessi del debitore sovraindebitato e dei creditori, consentendo all’imprenditore di continuare l’attività se questa può contribuire alla soddisfazione dei creditori. Tuttavia, è importante che vi sia un rigoroso controllo e monitoraggio da parte del liquidatore per garantire che l’attività non aggravi ulteriormente la situazione debitoria e che i flussi generati siano effettivamente utilizzati per il pagamento dei creditori.

In sintesi, la sentenza sembra riflettere un approccio equilibrato alla questione della liquidazione controllata del patrimonio, tenendo conto sia degli interessi del debitore che dei creditori coinvolti nella procedura

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