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Pagamento Dilazionato dei Tributi nel Codice della Crisi: Guida Pratica

Proposta di definizione agevolata del carico contributivo e fiscale di competenza dell’Agenzia delle Entrate.

Nel contesto delle trattative precedenti la stipula degli accordi di ristrutturazione dei debiti o durante la presentazione di domande di concordato, il debitore ha la facoltà, secondo l’art. 63 e seguenti del Codice della Crisi, di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei seguenti oneri fiscali:

  • Tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali.
  • Contributi gestiti dagli enti previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, insieme ai relativi accessori.

Il recente decreto correttivo ha mantenuto l’aggettivo “fiscale” nella transazione ma ha ampliato il suo ambito, consentendo accordi anche per i crediti contributivi di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa. La libertà contrattuale è massima, senza limiti quantitativi o tempi prefissati.

L’attestazione del professionista indipendente riguardo ai crediti fiscali e previdenziali deve valutare anche la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, senza specifici requisiti imposti dal legislatore.

La proposta di transazione deve includere la dichiarazione sostitutiva del debitore o del suo rappresentante legale, attestando la completezza e fedeltà della documentazione presentata, in particolare per le poste attive del patrimonio aziendale.

L’adesione alla proposta è subordinata al parere favorevole della Direzione regionale, e il tribunale può omologare gli accordi anche senza l’adesione dell’Amministrazione Finanziaria o dell’ente previdenziale, purché siano soddisfatte specifiche condizioni di maggioranza e convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale.

Questa guida pratica esplora i dettagli del pagamento dilazionato dei tributi nel quadro normativo del Codice della Crisi, offrendo una panoramica completa su come navigare efficacemente questa complessa procedura legale.